Il nostro statuto

Il nostro statuto

Statuto dell'organizzazione di volontariato Missione Sorriso Valle d'Aosta - Clown Dottori - ODV (1) esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/217 e dell'art. 26 del DLgs 15/218


Art. 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

E’ costituita, conformemente alla Carta Costituzionale l’organizzazione di volontariato denominata Missione Sorriso Valle d’Aosta - ODV .
Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo Settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di modifica del presente statuto.

L'organizzazione di volontariato, ha la sede legale in Via Xavier de Maistre n. 19 c/o il Centro di Servizio per il Volontariato nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di intervenire a favore di persone ricoverate presso ospedali e/o altre strutture sociosanitarie, nonché in qualunque differente localizzazione anche non protetta, al fine di aiutare bambini e adulti ad affrontare situazioni di disagio, utilizzando strategie di distrazione e divertimento.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
- lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

    • aiutare i bambini ad affrontare situazioni di dolore, di paura, di ansia, utilizzando la musica, la

      magia, l’umorismo. Supportare il personale medico e paramedico, ed aiutare i genitori a

      ritrovare il coraggio di sostenere i loro figli nel cammino della guarigione.

    • diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio

      (anziani, disabili, carcere, comunità per minori ecc.)

    • partecipare a pellegrinaggi e missioni in Paesi in via di sviluppo;

    • sostenere con la propria presenza le popolazioni colpite da eventuali situazioni di calamità

      naturale, ed altri interventi di supporto e collaborazione con la Protezione Civile;

    • educare ad una cultura ed a un approccio verso la vita che privilegi il sorriso;

    • formare in maniera appropriata i Clown Dottori Volontari

      L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

       

Art. 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

I soci sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un socio rispetto all'altro, tranne che nella situazione dell'attività specifica di "clown dottore":

SB: socio benemerito

SS: socio sostenitore

SAF: socio in attesa di formazione

SCD: socio clown dottore.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato, previa visione dello Statuto per tutti i soci.
Se socio in attesa di formazione (SAF) è obbligatoria la visione del regolamento inerente la formazione come aspirante clown dottore, e del regolamento inerente l'attività del clown dottore.

Un apposito modulo deve essere firmato e consegnato all'organizzazione per presa visione e condivisione rispetto alle regolamentazioni prima del percorso formativo.
Il socio che dopo adeguato percorso formativo diventa Clown Dottore (SCD), deve attenersi al regolamento inerente l'attività del clown dottore.

E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.
Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, che deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica.


Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.
I soci hanno diritto di:
- esercitare il diritto di voto in assemblea;

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare, (previa formazione nell'attività specifica di clown dottore);
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:
- osservare le norme e i regolamenti dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Art. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale, ma regolamentata da regolamento interno approvato in assemblea.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:
- l'Assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente;

Art. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'organizzazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'interessato.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e seconda convocazione.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:
- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il bilancio di esercizio e dell''anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale.
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 5 membri, scelti tra i soci.
Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quanto è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I consiglieri possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'interessato.
Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.
Il potere di rappresentanza attribuito al consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma della attività
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario (che ha anche funzioni di tesoriere) tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.


Art. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
- scadenza di mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decida dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Compete al Presidente:
- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono esser consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 10 (Segretario/Tesoriere)

Il Segretario o Tesoriere, svolge attività amministrative, contabili, di cassa dell'organizzazione. E' nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
Gli compete:
- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;

- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo, che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:
- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazione e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- racconta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Art. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità scoiale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

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